Art. 7.

      1. L' ufficiale giudiziario è esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni. Può ricoprire la carica gratuita di amministratore di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti o di enti che sono sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione dello Stato; può, altresì, essere nominato consulente tecnico o arbitro. Può accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale; qualora acceda ad altre cariche elettive che danno diritto a compenso, egli deve essere collocato in aspettativa.
      2. È in facoltà del Ministro della giustizia di autorizzare, caso per caso, altre attività, oltre quelle previste dal comma 1, compatibili con le funzioni di ufficiale giudiziario.